Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emanato l’ordinanza n. 3 che prevede misure urgenti per arginare il diffondersi del Covid-19 sul territorio.
In particolare, l’ordinanza prevede che chiunque provenga in Basilicata dalle zone rosse, cioè dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, è obbligato a mettersi in quarantena, osservando l’isolamento fiduciario, e a comunicare la propria presenza al medico di medicina generale, se si è minori al pediatra di base, o al Numero Verde istituito dalla Regione Basilicata 800996688.
Agli stessi soggetti è richiesto, ancora, di evitare contatti sociali, di osservare il divieto di spostamenti e viaggi, di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza. Se compaiono sintomi, si deve avvertire immediatamente il medico di base, il pediatra o l’operatore di sanità pubblica territorialmente.
L’ordinanza è immediatamente esecutiva ed è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Basilicata:
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tutti i soggetti che rientrano a far data dall’8 marzo 2020 nella regione Basilicata, provenienti dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, devono osservare le seguenti misure:
a) comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, ovvero pediatra di libera scelta, ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688;
b) osservare la permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per quattordici giorni;
e) evitare contatti sociali;
d) osservare il divieto di spostamenti e/o viaggi;
e) rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza;
f) in caso di comparsa di sintomi, avvertire immediatamente il medico di medicina generale, o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
La mancata osservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, lettere da a) a f), comporta l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie indicate all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020