Lavoro

La Fials sempre più attenta alle problematiche dei lavoratori


La Segreteria Provinciale della Fials interviene sulla questione legata al mancato pagamento delle ore di straordinario maturate da mesi e non corrisposte a febbraio. “È incomprensibile  che il personale si veda privato del pagamento delle ore di straordinario – informa in una nota stampa inviata da Giuseppe Costanzo al Direttore Generale dell’A.O. Regionale San Carlo di Potenza – somme maturate da mesi e per le quali non si riesce a garantire il diritto di retribuzione dello straordinario. Presso l’Azienda San Carlo, è stato corrisposto, puntualmente, il dovuto nel mese successivo alla prestazione lavorativa e non si comprende il perchè non venga garantito ai lavoratori”.

Necessita un urgente intervento per fare chiarezza – aggiunge il responsabile sindacale – sulla gestione e di chi è preposto a garantire tale diritto perchè è intollerabile che al personale venga chiesto di effettuare straordinari e sacrifici con turni aggiuntivi, mentre il pagamento dello straordinario slitta di mese in mese senza alcuna valida motivazione”.

La Fials, si rivolge alla Direzione Generale affinchè l’A.O. Regionale San Carlo provveda al pagamento di quanto dovuto al personale – conclude Giuseppe Costanzo su questa problematica, mentre continua il braccio di ferro tra il sindacato FIALS e l’Azienda Sanitaria di Potenza sulle progressioni verticali mai espletate e recentemente annullate, dopo anni di battaglie e richieste di chiarimenti da parte di centinaia di lavoratori che si sentono defraudati di una possibilità di carriera, vittime di disparità di trattamento in una querelle che approda in questi giorni sul tavolo della Procura Generale della Corte dei Conti di Potenza.

“La disciolta Azienda Sanitaria n. 2 di Potenza – spiega la segreteria regionale Fials – aveva bandito nel 2008 delle progressioni verticali, decidendo arbitrariamente di proseguirne e completarne soltanto alcune, creando disparità di trattamento e contraddicendo ai principi di imparzialità, correttezza e buona fede dell’azione amministrativa, nonostante le varie diffide presentate in questi ultimi anni e l’ultima per conto della Fials dagli avvocati dello studio legale della Fials Nazionale, Nicola Roberto Toscano e Gaetano Giampalmo del Foro di Bari, docenti Universitari specializzati nel diritto del lavoro – si legge nella nota sindacale – la direzione aziendale, sollecitata a dare una risposta dalla Dirigente Generale del Dipartimento politiche della persona, ha spiegato che il blocco totale delle assunzioni, a qualsiasi titolo, nonchè la sospensione delle procedure concorsuali che non erano giunte a nomina dei vincitori, era stato imposto nel 2010 dalla Regione e la risposta della Direzione Amministrativa dell’Asp – spiegano gli stessi legali – ha l’unico effetto di confermare la sussistenza di netti profili di illegittimità nella vicenda, manifestando essa un comprensibile imbarazzo a giustificare una scelta obiettivamente insostenibile, quale è quella di revocare per ipotetici “vizi di merito e con efficacia ex nunc”, i provvedimenti del 2008 di indizione delle procedure di progressione verticale del personale del comparto limitatamente alla parte di essi che non ha trovato effettiva attuazione con l’espletamento delle procedure selettive interne e la nomina dei vincitori, nonchè con la loro assunzione”.

È il caso di replicare – spiegano gli avvocati – che, trattandosi di procedure selettive già indette nel periodo antecedente al 1° gennaio 2010, esse, esattamente al pari di quelle omologhe e contestuali già esaurite con la proclamazione dei vincitori dopo l’entrata in vigore della “riforma Brunetta” andavano portate a compimento in applicazione della precedente normativa, vista la ricorrenza della doppia condizione: di risultare inserite in atti di programmazione approvati prima della entrata in vigore del d.lgs. n.150/2009, di risultare inserite in bandi regolarmente approvati, nell’osservanza di tutte le altre prescrizioni di legge che consentano l’assunzione, anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo, ivi compreso il rispetto della quota di riserva all’esterno e del titolo di studio eventualmente richiesto per il profilo”. Sorprende, – infine – il richiamo alla sentenza di Cassazione, Sez. Unite, del 1996, n. 4570, posto che la pronuncia in questione riguarda il lavoro dipendente da società privata (Cirio s.p.a.) e non rapporti di pubblico impiego per i quali è l’art. 97 della Costituzione a porre un innegabile, sino a prova contraria, principio di parità di trattamento e di imparzialità tra i dipendenti, principio negato dall’Asp e contro il quale avvieremo un contenzioso risarcitorio volto a tutelare la posizione dei dipendenti illegittimamente esclusi dal percorso di progressione verticale”.

Rocco Becce robexdj@gmail.com

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