Salute

Salute ambienti di lavoro: privacy e rilevamento della temperatura corporea


Con lo scopo di riorganizzare le attività aziendali e gestire la Fase 2 e la fase 3 dell’emergenza Covid-19, è emersa la necessità di disporre misure atte a garantire la salute negli ambienti di lavoro. In tal senso, è utile affrontare quegli elementi da considerare con una specificità sul piano privacy e nella fattispecie dell’allestimento del rilevamento della temperatura corporea attraverso i  termoscanner.

Già nel corso dell’attuale e profonda crisi sanitaria significativi interventi a livello europeo e nazionale hanno specificato indirizzi appropriati nell’ambito del trattamento dei dati in relazione alla gestione pandemica Covid-19.

In primo luogo, pertanto, va individuato il personale che, come autorizzato al trattamento e previo recepimento della relativa procedura, provvederà alla misurazione della temperatura e relativa registrazione se superiore a 37,5°C.

Resta inteso che qualsiasi trattamento di dati personali “particolari” (ex dati sensibili) indispensabili per l’accesso ai fini dell’applicazione delle misure di sicurezza previste dal piano di intervento dovranno essere trattati dal medico competente, il quale, a norma dell’art. 14 del D.L. 14/2020 (e art. 17-bis del D.L. 18/2020, introdotto in sede di conversione) può comunicare al datore di lavoro l’esito delle verifiche effettuate in attuazione dei protocolli anti-contagio, coerentemente con le finalità e limiti del protocollo di sicurezza anti-contagio, nonchè nel rispetto dell’applicazione dei principi di cui all’articolo 5 del Regolamento 2016/679.

Per ciò che concerne i soggetti autorizzati all’accesso a tali dati personali e così come previsto nel Protocollo, il datore di lavoro procederà all’individuazione, nomina (eventuale aggiornamento) e istruzione specifiche fornendo perciò opportuna e adeguata informazione ai sensi dell’art. 29 del Regolamento 2016/679.

I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo alla Covid-19).

 

Come effettuare la rilevazione della temperatura

Altro punto cruciale è l’allestimento del luogo o la postazione ove avrà luogo il rilevamento, poiché è necessario tenere presente che in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura – quanto nella stessa predisposizione delle aree o delle postazioni atte alla misurazione – dovranno esserci modalità atte ad assicurare e “tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore”.

La rilevazione della temperatura (ma anche nel caso della richiesta della dichiarazione) comporta perciò il trattamento di dati personali – come specificato nel protocollo – per il quale è necessario:

  1. informare gli interessati;
  2. aggiornare il registro dei trattamenti;
  3. individuare gli incaricati della raccolta dati (il personale incaricato del titolare o altri);
  4. fornire istruzioni a chi è autorizzato al trattamento (per garantire la non diffusione delle informazioni), eventuale predispozione/revisione degli atti di nomina;
  5. organizzare le modalità di conservazione dei dati, predisporre le misure di sicurezza adeguate e di cancellazione dei dati al termine del trattamento.

 

Privacy e rilevamento della temperatura corporea: finalità e base giuridica

Dato il caso dei trattamenti di categorie particolari per il controllo dell’accesso in azienda, nel fornire informativa privacy agli interessati, si dovrà considerare e perciò specificare:

  • le finalità:
  • la base giuridica che ricade nell’art. 6.1.c obbligo di legge:
  • le condizioni di deroga per il trattamento di categorie particolari di dati: ricadono nell’ambito delle implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art 1 n. 7 lett d) del DCPM del 11 marzo;
  • il tempo di conservazione è limitato alla conclusione dell’emergenza, ma è ragionevole prevedere un periodo più ampio, soprattutto, in relazione alle operazioni di cancellazione;
  • la comunicazione dei dati: è prevista solo all’autorità sanitaria per comunicare una specifica situazione di rischio e nel caso del committente in presenza di lavoratori positivi.

L’informativa necessita di ulteriore specifica (non solo rispetto a destinatari, tutele e ai dati del titolare e responsabile) relativamente alle conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati, in quanto, sarà vietato l’accesso ai locali aziendali e la permanenza negli stessi.

Nonché, rispetto ai dati raccolti in linea col protocollo: temperatura corporea rilevata in tempo reale, automatizzata/non automatizzata, senza registrazione o conservazione; dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali o la permanenza negli stessi.

Dott. Alessandro Pagliuca

Articoli correlati

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com