Lavoro

L’accesso al credito per le Imprese ai tempi del Covid-19


Terzo appuntamento di QUADERNI di QUARANTENA (QQ). Il tema scelto da Orto Sociale Italia è stato:

L’ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE AI TEMPI DEL COVID-19, SINTESI DEL CONTENUTO DL 3/2020 (DECRETO LIQUIDITA’) E GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI DELLA REGIONE BASILICATA. COME E COSA FARE?

 a cura della Dott. Truncellito A.Santo esperto in Consulenza Aziendale e Bancaria già Responsabile Imprese di primaria banca nazionale   Studio redatto per Orto Sociale Italia – libera divulgazione

“Lo Tsunami causato dall’Emergenza Sanitaria Covid19, indubbiamente ha messo in ginocchio l ‘economia mondiale creando i presupposti di una crisi che non ha eguale dal dopoguerra ad oggi. Il FMI stima una recessione globale del -3% e per l’Italia il Pil in calo del 9% nel 2020.Non solo. «Come durante una guerra o una crisi politica, c’è una perdurante e grave incertezza sulla durata e l’intensità dello shock», scrive Gopinath sul sole 24 ore.

Il governo è intervenuto con un primo decreto il 17.03.2020 (DL Cura Italia) con cui richiedendolo ai propri istituti di credito, si consente la sospensione fino al 30 settembre 2020 della facoltà di revoca spettante, in tutto o in parte, alla Banca delle aperture di credito a revoca sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata e la “sospensione” sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate dei seguenti mutui/finanziamenti rateali. Ai sensi dell’art. 56 comma 4 del Decreto Legge possono delle misure come sopra richieste:
ü le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia;
ü le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 17 marzo 2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi;
Ma quello piu’ atteso era sicuramente il DL 8 aprile 2020 , n. 23 – Misure urgenti in materia di accesso al credito, ribattezzato Decreto Liquidità.
La scelta del governo Italiano è stata di sostenere il sistema produttivo del nostro bel paese attraverso una Garanzia diretta e proporzionale al fatturato dell’azienda richiedente, per prestiti dl liquidità attraverso Sace (società controllata al 100% dalla Cdp e dunque dallo stato) ed Il Fondo Centrale di Garanzia (gestito da Mediocredito centrale).

Dunque, nessun immediato contributo a Fondo perduto o liquidità a tasso zero, ma una garanzia.
Essendo il paese delle PMI, ritengo che avremmo meglio e più celermente soddisfatto le esigenze di liquidità di molte imprese intervenendo, come ha fatto la vicina Federazione Svizzera, con erogazioni dirette e proporzioni alle dimensioni aziendali. Nel paese elvetico, compilando un modulo di una pagina le aziende meritevoli hanno ricevuto un prestito a tasso zero per 60 mesi in 3 ore. Ma noi siamo l’Italia con la sua bellezza e virtù, ma anche con le sue complicazioni ed il suo debito pubblico.

 

Cosa dispongono il Decreto Legge 3/2020 (Dl Liquidità) e la recente circolare Abi ?  

Veniamo concretamente a quello che il Decreto legge e la Circolare Abi dispongono.
Le linee di garanzia sono due e la richiesta di sostegno va fatta presso gli istituti di credito e finanziari. Sarà la banca ad attivare la garanzia presso Sace o il Fcg. La garanzia Sace (art.1 co.1) è concessa nella misura massima del 90% (per la maggior parte delle piccole e medie imprese, e minima del 70% per le grandi imprese, quest’ultime con un valore del fatturato superiore a 5miliardi).E’ rilasciata entro il 31.12.2020.
I soggetti beneficiari della garanzie al 90% , che a mio avviso sono la maggior parte delle aziende del tessuto economico della nostra Lucania, devono avere meno di 5000 dipendenti e fatturato di 1,5 miliardi. L’accesso per loro alla garanzia avviene attraverso una procedura “semplificata”
L’ammontare del finanziamento richiesto ed a loro garantito, non può essere superiore al maggiore tra i seguenti indicatori:
· 25% del fatturato 2019 del beneficiario; doppio dei costi del personale del 2019 (come risultanti dal bilancio ovvero certificato dall’azienda);
· la durata non può essere superiore ai 6 anni con la facoltà di avvalersi di 2 anni di preammortamento (ovvero il pagamento di soli interessi nei primi due anni e quota capitale più interessi dal secondo anno in poi).
Il Finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegato in stabilimenti con sede in Italia;
Si pagano commissioni annuali crescenti a favore dello Stato per la garanzia ottenuta (da 0,25% del primo anno all’1% dell’ultimo).
Attenzione, l’impresa beneficiaria:
· alla data del 31.12.2019 non deve essere classificata nelle categorie delle imprese in difficoltà secondo le norme europee;
· od avere al 29.02.2020 nei confronti degli istituti bancari esposizioni di credito deteriorate secondo la definizione della normativa europea.
· Deve assume l’impegno di non distribuire dividenti o riacquistare azioni proprie (anche per le aziende del gruppo) ;
· E gestire i livelli occupazionali con accordi sindacali;
L’art 13 co.1 lett. m, invece del suddetto decreto, disciplina i tanto invocati miniprestiti, tanto per intenderci quelli fino 25mila euro garantiti al 100% dal Fondo Centrale di garanzia delle PMI e per aziende con meno di 499 dipendenti:
· Il valore massimo richiesto non potrà comunque superare il 25% dei ricavi del richiedente (Es. Ricavi € 50 ml , concessione mass. € 12.500,00) come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di richiesta della garanzia.
· La durata massima del finanziamento è di 6 anni con preammortamento obbligatorio di 2 anni .
· Concessione automatica e gratuita della garanzia da parte del Fondo Centrale di garanzia , con verifica della sussistenza dei requisiti da parte della banca.
· Lo spread da applicare sarà dello 0,20% che va aggiunto al tasso del Rendi-stato, per giungere alla determinazione del tasso finale da pagare (oggi ipotizzabile all’1,20%).

Cosa dovrà dichiarare il richiedente ?  

il richiedente dovrà andare a dichiarare, ed in particolare, tra le altre attestazioni, segnalo:
– Che sulla base dei dati riportati nella richiesta, rispetta i parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20/05/2003, nonché dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005 (consultabile sul sito www.fondidigaranzia.it);
– che non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma2, lettera d);
– che non è incorso in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;
– di accettare le Disposizioni Operative – Parte VI, paragrafo B.2.6 e paragrafo B.4.7, e la normativa che disciplina la surrogazione legale del Fondo di Garanzia ex L. 662/96 – artt. 2, comma 4, e 3, comma 3, del D.M. 20 giugno 2005, pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005; in particolare, dichiara di accettare che, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sullo stesso soggetto beneficiario finale per le somme pagate, e proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, il Fondo si surroga in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore;
– di impegnarsi a trasmettere al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell’effettiva destinazione dell’agevolazione del Fondo e di essere a conoscenza che il soggetto richiedente, per le medesime finalità, potrà inviare al Gestore
documentazione riguardante i dati andamentali dell’impresa provenienti dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia o da altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia;
– di impegnarsi a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi stessi, da parte del Gestore del Fondo;
– di essere a conoscenza e di accettare che, nei casi di revoca totale o parziale dell’agevolazione previsti dalla normativa di riferimento e dalle vigenti Disposizioni Operative, sarà tenuto al versamento al Fondo di un importo pari all’aiuto ottenuto e delle eventuali e ulteriori sanzioni previste dall’art.9 del D.lgs 31 marzo 1998 n. 123
– che l’operazione finanziaria sopra indicata è stata richiesta/concessa per le finalità da indicare.


In Basilicata quali strumenti ha adottato la Regione ?

 A livello regionale invece, la Regione Basilicata – Dipartimento Politiche di Sviluppo,Lavoro, Formazione e Ricerca , attraverso il suo braccio operativo, Sviluppo Basilicata, in data 16.04.2020 ha pubblicato un avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso al fondo “piccoli prestiti per il sostegno ed il rafforzamento delle microimprese lucane, per i liberi professionisti e lavoratori autonomi”
Il bando prevede la concessione di un finanziamento a tasso agevolato a favore di microimprese (nella loro consueta classificazione europea) già esistenti ed attive. I finanziamenti concessi saranno concessi nella forma tecnica di mutui chirografari:
· Importo minimo: € 5.000,00 ed Importo massimo: € 30.000,00
· Durata: fino a un massimo di 84 mesi, incluso il preammortamento, di 24 mesi 6 (nel periodo di preammortamento non maturano interessi passivi)
· Tasso applicato: tasso fisso pari al 70% del tasso di riferimento UE rilevato all’atto della concessione, decorrente dal 24esimo mese successivo all’erogazione del finanziamento
· Spese per l’istruttoria: 0;
· Commissioni di erogazione: zero.
· Garanzie: non saranno richieste garanzie reali e/o personali
La procedura di presentazione della domanda di finanziamento è a sportello. La domanda potrà essere compilata ed inviata a partire dalle ore 8:00 del 16 aprile 2020 e fino al 31.08.2020.

Sempre la regione Basilicata il 17.04.2020 con una nota del presidente Bardi, in accordo con l’assessore Francesco Cupparo, comunica che per venire ulteriormente incontro alle difficoltà del mondo produttivo e degli enti locali e in vista dell’attuazione della fase 2, per ripartire nella massima sicurezza, sta predisponendo le seguenti misure:
· contributo una tantum ai liberi professionisti;
· cancellazione pagamento Tari dell’anno in corso relativamente alle attività maggiormente penalizzate con ristoro ai Comuni per i mancati introiti;
· una somma consistente da impiegare in liquidità a fondo perduto per la “Ripartenza in sicurezza” destinato alla realizzazione di misure che garantiscano il distanziamento sociale e la sicurezza nei posti di lavoro, dispositivi di protezione individuale, termo scanner o similari”.

 

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