Lavoro

Imu e Tasi saldo 2017, scadenza il 18 dicembre 2017. Le cose da sapere


Imu e Tasi saldo 2017, una sintesi delle regole per effettuare il calcolo nei casi più comuni: immobile ceduto in comodato tra genitori e figli o immobile ceduto in locazione con contratto a canone concordato.

Il 18 dicembre scade il termine per il versamento del saldo Imu e Tasi riferite all’anno d’imposta 2017. In prossimità della scadenza proponiamo un riepilogo delle modalità di calcolo nei casi più comuni.

Le aliquote

L’acconto di giugno si calcola applicando le aliquote in vigore l’anno precedente; il saldo, invece, va determinato con le aliquote in vigore per l’anno in corso.

Con il comunicato del 16 novembre 2017 il Mef ha fornito le indicazioni circa le aliquote da applicare per il calcolo del saldo chiarendo che, in alcuni casi, occorre adottare le aliquote precedenti.

In particolare:

  • se la Delibera 2017 è stata approvata dal Comune entro il 31 marzo 2017 e pubblicata sul Mef entro il 28 ottobre 2017
    • l’acconto si calcola con aliquota 2016
    • il saldo si calcola con aliquota 2017
  • se la Delibera 2017 è stata approvata dal Comune entro il 31 marzo 2017 e non è stata pubblicata sul Mef  entro il 28 ottobre 2017
    • l’acconto si calcola con aliquota 2016
    • il saldo si calcola con aliquota 2016
  • se la Delibera 2017 non è stata approvata dal Comune entro il31 marzo 2017
    • l’acconto si calcola con aliquota 2016
    • il saldo si calcola con aliquota 2016

Essendo stato l’acconto di giugno uguale al 50% dell’imposta, e corrisposto con le aliquota valide per il 2016, il saldo di dicembre sarà uguale al restante 50%.

Per quanto riguarda le aliquote restano confermate quelle previste per il 2016, fermo restando la possibilità dei sindaci di ridurre le percentuali, ma non possono aumentarle.

La base imponibile

Per il calcolo della base imponibile Imu e Tasi valgono le seguenti regole.

Fabbricati

Rendita catastale +5%  moltiplicato per:

  • 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (eccetto A/10) e delle categorie C/2, C/6 e C/7
  • 140 per i fabbricati delle categorie B, C/3, C/4 e C/5
  • 80 per i gruppi A/10 e D/5
  • 65 per la categoria D
  • 55 per la categoria C/1

Terreni agricoli

Reddito dominicale +25% moltiplicato per 135.

Immobili categoria D privi di rendita

La base imponibile è data dal valore, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando i coefficienti di rivalutazione determinati annualmente con apposito Decreto Ministeriale (art. 5, comma 3 del dlgs 504/1992).

Aree edificabili

Per le aree edificabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio del periodo d’imposta.

Regole generali

Imu e Tasi sono tributi dovuti in base alla percentuale ed ai mesi di possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si protrae per più di 15 giorni.

Come per la prima rata, anche per il saldo non pagheranno la Tasi i proprietari di prima casa (sempre e quando non si tratta di un immobile di lusso). Se i componenti del nucleo familiare vivono in immobili differenti, solo uno avrà però diritto all’esenzione.

Per l’Imu viene confermata l’esenzione per la prima casa, a meno che si tratti di abitazioni di lusso e quindi rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici), in tal caso si applica un’aliquota dello 0,4%.

Esenti dal pagamento anche le pertinenze dell’abitazione principale.

In sintesi i presupposti impositivi IMU e TASI possono essere schematizzati secondo la seguente tabella:

IMU TASI
abitazione principale escluse A1/A/7 e A/9 non dovuta non dovuta
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 soggetta a imposta soggetta a imposta
altri fabbricati soggetti a imposta soggetti a imposta
fabbricati rurali strumentali non dovuta soggetti a imposta
aree fabbricabili soggette a imposta soggette a imposta
terreni agricoli soggetti a imposta non dovuta

L’abitazione principale

Ai fini Imu e Tasi per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare:

  1. dimorano abitualmente
  2. risiedono anagraficamente.

Tuttavia valgono le seguenti regole:

  • nel caso in cui la dimora abituale e la residenza anagrafica siano stabiliti in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni  si applicano per un solo immobile
  • nel caso di marito e moglie che decidono di stabilire ciascuno la propria residenza in 2 immobili separati ubicati entrambi nello stesso comune, dovranno decidere quale dei 2 considerare abitazione principale
  • se i 2 immobili sono situati in comuni diversi, essi potrebbero considerare ciascun immobile come abitazione principale

Infine, nell’ipotesi in cui sia un figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, e, quindi, costituisce un nuovo nucleo familiare, la restrizione non si applica.

Immobili ceduti in comodato tra genitori e figli

In caso di immobile ceduto in comodato tra genitori e figli è prevista la  riduzione del 50% della base imponibile (legge 208/2015) in base a determinate condizioni:

  • il comodato deve essere stipulato tra parenti in linea retta entro il I° grado e,quindi, tra genitore e figlio
  • il comodatario deve utilizzare l’immobile ricevuto in comodato come propria abitazione principale (deve risiedervi anagraficamente nonché dimorarvi abitualmente)
  • il comodante deve possedere un solo immobile sul territorio nazionale (salvo che si tratti della sua abitazione principale non di lusso)
  • il comodante deve risedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
  • l’immobile oggetto del comodato deve essere di categoria non di lusso (cat. A2,A3, A4, A5, A6 e A7)
  • il comodato (scritto o verbale) deve essere registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate

Immobili locati a canone concordato

La legge di Stabilità 2016 prevede, dal 2016, uno sconto del 25% Imu e Tasi per gli immobili locati a canone concordato. Inoltre, tale sconto è cumulabile con la riduzione del 50% della base imponibile riconosciuta per gli immobili dichiarati di interesse  storico/artistico.

Imbullonati

A partire dal 1° gennaio 2016, gli imbullonati non sono considerati nella stima catastale dei fabbricati aziendali di categoria D ed E.

Immobili merce

Gli immobili merce, fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, sono esenti da Imu. Ai fini Tasi, la legge di Stabilità 2016 stabilisce che per tali fabbricati l’aliquota base è dello 0,1%.

Fabbricati rurali strumentali

Dal 2014 i fabbricati rurali strumentali sono esenti Imu. Per la Tasi, invece, l’aliquota massima non può superare l’1 x 1.000, fermo restando la possibilità per i comuni di poter ridurre l’aliquota stessa fino azzeramento.

Fabbricati rurali abitativi

I fabbricati rurali abitativi pagano Imu e Tasi secondo le regole ordinarie con possibilità per i Comuni di prevedere esenzioni o agevolazioni.

Terreni agricoli

Per i terreni agricoli, a decorrere dal 2016 sono previsti i seguenti casi di esenzione IMu; la Tasi non è mai dovuta:

  • terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP
  • terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448
  • terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
  • terreni ubicati in uno dei comuni di cui all’elenco della Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993

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